Da quando compie 17 anni, chi ha già una patente A1 o B1 può esercitarsi alla guida di un'auto accompagnato da un adulto di fiducia, prima ancora di dare l'esame. Più esperienza, più sicurezza, un passo in meno da fare da soli il giorno della patente.
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In vigore dal 21 aprile 2012, la guida accompagnata permette ai futuri neopatentati di fare pratica reale su strada prima dell'esame, accompagnati da chi si fidano. Per farla servono quattro condizioni, tutte necessarie.
Prima di potersi esercitare liberamente accompagnati, la procedura richiede due passaggi distinti.
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Il corso propedeutico si svolge in lezioni individuali (solo il minore e l'istruttore a bordo), non più di due ore al giorno. Almeno 4 ore devono essere in autostrada o su strade extraurbane, e almeno 2 ore in condizione di visione notturna. Vale anche come esercitazioni obbligatorie per l'esame di patente B.
| Modulo | Ore | Obiettivo | Esercitazioni |
|---|---|---|---|
| A | 1 ora | Uso del veicolo | Partenza, uso della frizione e del volante, frenata, inserimento/disinserimento marce, retromarcia. |
| B | 3 ore | Comportamento nel traffico | Posizione in carreggiata, svolte, strade strette, partenze in salita, incroci (regolati, non regolati, semaforici, rotatorie), precedenze, distanza di sicurezza, parcheggi, inversioni di marcia. |
| C | 2 ore | Guida in visione notturna | Strade urbane strette e larghe, veicoli parcheggiati ai lati, incroci regolati da segnaletica o semafori. |
| D | 2 ore | Guida su strade extraurbane | Strade di scorrimento o extraurbane secondarie, oltre i 50 km/h, uso della 5ª marcia. |
| E | 2 ore | Guida su autostrade o extraurbane principali | Immissione in corsia di accelerazione, ingresso e uscita, marcia in corsia, almeno un sorpasso, corsia di decelerazione. |
Il libretto delle lezioni di guida documenta ogni ora svolta: pagine numerate, vidimate dall'UMC, conservate in autoscuola per almeno 5 anni.
Il minore autorizzato può essere accompagnato solo dalle persone indicate espressamente nell'autorizzazione — non basta essere un titolare di patente qualsiasi. Se ne possono designare fino a tre.
Se un accompagnatore perde i requisiti dopo il rilascio (es. patente sospesa), va richiesto un duplicato dell'autorizzazione per sostituirlo.
L'auto usata per la guida accompagnata deve avere massa complessiva fino a 3,5 t e un rapporto potenza/peso (potenza riferita alla tara) fino a 75 kW/t; per le elettriche o ibride plug-in di categoria M1, la potenza massima non può comunque superare i 105 kW. Deve esporre, davanti e dietro, il contrassegno con le lettere GA, nere su fondo giallo retroriflettente.
Trovi il prezzo del corso nella scheda Guida Accompagnata del listino.
Le esercitazioni si possono svolgere su tutti i tipi di strada, senza limitazioni di orario. Valgono però le stesse regole previste per i neopatentati.
Gli stessi limiti previsti per chi ha appena preso la patente, come da art. 117 CDS.
Su autostrade con tre o più corsie, è vietato impegnare quelle diverse dalle due più vicine al bordo destro.
Ricevuta e autorizzazione restano valide fino ai 18 anni, o fino alla scadenza della patente A1/B1 se anteriore.
Le sanzioni previste dal Codice della Strada per la guida accompagnata sono tra le più severe: qui un riepilogo dei casi principali.
Sanzione dell'art. 122 CDS, fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e revoca automatica dell'autorizzazione — senza possibilità di richiederne una nuova.
Sanzioni dell'art. 115, c. 1-quater CDS (che rinvia all'art. 122 CDS), con fermo amministrativo accessorio del veicolo.
Stesse sanzioni previste per la mancanza del "foglio rosa". Vale anche per chi guida un veicolo oltre i 3,5 t o con prestazioni superiori ai limiti consentiti.
Chi supera i 100 km/h in autostrada o i 90 km/h nelle strade extraurbane principali rischia la sanzione dell'art. 117, c. 5 CDS.
Chi si esercita su autostrade a tre o più corsie e non resta nelle due più vicine al bordo destro rischia la sanzione dell'art. 176, c. 21 CDS.
Se il minore o l'accompagnatore sono solo momentaneamente sprovvisti della ricevuta, dell'autorizzazione o della patente, si applica la sanzione più lieve dell'art. 180, c. 7 CDS.
Anche durante il corso di formazione (fase 1), la ricevuta viene revocata — senza possibilità di ripresentare la domanda — se il minore commette violazioni con sospensione o revoca della patente, o se la sua patente A1/B1 viene sospesa o revocata.
Chi affida l'auto a un minore autorizzato ma senza l'accompagnatore o l'istruttore indicato rischia la sanzione dell'art. 115, c. 5 CDS, con fermo amministrativo di 30 giorni.
Per le sanzioni pecuniarie legate a violazioni commesse dal minore, l'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o il tutore: la violazione gli viene contestata subito, con consegna del verbale.
Sempre, e senza possibilità di richiederne una nuova, se: si commettono violazioni che comportano sospensione o revoca della patente A1/B1; si guida senza l'accompagnatore indicato; la patente A1/B1 viene sospesa o revocata. La revoca è disposta dall'UMC, non ritirata sul posto dalla polizia stradale.
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